Documentazione
Regolamento di Mediazione
Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 Delibera del 12 settembre 2011
1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011).
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
5. L’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
6. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito www.mediazionemedica.it l’uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.